Nuovo regolamento F-GAS
Cavalieri Foschini informa che è stato pubblicato, sulla GUUE, il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. Essendo un Regolamento, non necessiterà di decreti nazionali attuativi, se non nelle sezioni dove viene espressamente richiesto. Sarà quindi in vigore dall’11 marzo 2024.
Il Regolamento, che si prefigge di raggiungere l’obiettivo per la neutralità climatica entro il 2050 e di eliminare ulteriori 500 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, prevede, tra le varie, di:
- eliminare l’uso degli idrofluorocarburi (HFC), i gas fluorurati più comuni, entro il 2050
- ridurre gli HFC immessi in commercio nell’UE del 95 % rispetto ai livelli del 2015
- limitare l’uso di tutti i gas fluorurati nelle apparecchiature in cui sono disponibili alternative rispettose del clima, come le pompe di calore, i commutatori per la trasmissione dell’energia, ecc.
- escludere dalle esportazioni le apparecchiature obsolete che utilizzano refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento globale
I fabbricanti di prodotti che tradizionalmente utilizzano gas fluorurati sono invitati, per quanto possibile, ad orientare i loro investimenti verso alternative rispettose del clima.
Il nuovo Regolamento prevede inoltre diverse disposizioni e obblighi in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse. Sono introdotte nuove condizioni/limiti per:
- la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas
- l’immissione in commercio di idrofluorocarburi
- la comunicazione e raccolta dati sulle emissioni.
Ricordiamo che il Regolamento 2024/573 si applica:
- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze
- ai prodotti e alle apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Come già sopra evidenziato, il Regolamento (UE) 2024/573 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE (11 marzo); tuttavia l’articolo 12 sulla Etichettatura dei prodotti e apparecchiature e l’articolo 17, paragrafo 5 (in materia di assegnazione di quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.